DDL Pillon: cos’è e riflessioni

DDL Pillon: cos’è?

Si tratta del disegno di legge 735

Esso introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori.

L’idea di base e gli obiettivi del provvedimento

Esso si pone lo scopo di:

equili­brare le figuri di entrambi i genitori;

parificare i tempi di frequentazione;

garantire il diritto al mantenimento, pur senza automatismi;

contrastare la c.d. a­lienazione genitoriale.

Il senso della riforma è quello di portare le questioni connesse alla crisi della famiglia ad essere risolte in modo degiurisdizionalizzato, salvo i casi estremi della mancanza di accordo.

I precedenti normativi innovatori

La principale e più recente riforma si è avuta con la legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Con essa, si è affermato in concreto ed a pieno titolo il principio dell’affidamento congiunto o alternato dei figli. Ciò, in contrapposizione alla situazione precedente in cui l’affido risultava tendenzialmente esclusivo in favore della madre.

Le principali novità del DDL Pillon

Esso è composta da ventiquattro articoli e  prevede di applicarsi anche ai procedimenti pendenti.

I capisaldi della riforma sono quattro.

La mediazione obbligatoria e a pagamento

Il DDL Pillon introduce alcune procedure di Alternative Dispute Resolution. Si tratta di metodi stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie. Il DDL prevede, infatti, dietro sanzione di improcedibilità, di introdurre la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni. Il  mediatore avrà il compito di salvaguardare l’unità della famiglia.

La norma precisa altresì procedimento, tempistiche e requisiti dei soggetti idonei a rivestire la qualità di mediatori.

Figure genitoriali e tempi paritari

L’articolo 11 stabilisce che il minore ha diritto a mantenere «un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale». In linea teorica, dunque, i figli dovranno trascorrere almeno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore, a meno di trovarsi in presenza di un motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica dei figli stessi. Inoltre, è previsto il doppio domicilio «ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute».

Il diritto al mantenimento,  diretto ma senza automatismi

Anche il mantenimento è ripartito tra i due genitori. Esso dovrà essere diretto e cioè ciascun genitore contribuirà per il tempo in cui il figlio gli è affidato.

Si ricorda che, qualora l’abitazione familiare fosse cointestata, essa potrà essere assegnata ad un genitore che in tal caso dovrà versare all’altro «un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato». Inoltre, non potrà «continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

Intervento attivo in materia di alienazione genitoriale

Il DDL si pone anche l’intento di contrastare la cosiddetta “alienazione parentale” o “alienazione genitoriale”, intesa come la condotta attivata da uno dei due genitori (definito “genitore alienante”) per allontanare il figlio dall’altro genitore (definito “genitore alienato”).

A tal fine è conferito al giudice il potere di emettere dei provvedimenti d’urgenza. Essi sono rappresentati dalla limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, dall’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore e dal «collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata».

Inoltre, l’art. 9 del DDL consente al giudice di punire con la decadenza della responsabilità genitoriale o con il pagamento di un risarcimento danni le «manipolazioni psichiche» o gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento».

Le criticità contenute nel DDL Pillon

Di seguito, si riportano alcune riflessioni nel tentativo non esaustivo di riassumere le possibili criticità contenute nel disegno di legge in parola.

Apparente ostacolo al divorzio

Ciò in riferimento all’unità familiare di cui all’art. 1, nonché rendendo di fatto separazione e divorzio procedure complesse e soprattutto economicamente maggiormente onerose. Ciò in considerazione delle modifiche introdotte alla procedura in tema di separazione e divorzio ed allo stretto legame delle stesse con la mediazione familiare.

Mediazione obbligatoria e a pagamento

Infatti, essa potrà essere scelta dalle parti ma, nei casi di figli minori e nei casi più critici e complessi essa avrà valore di condizione di procedibilità ed andrà a “legare” maggiormente il procedimento.

Peraltro, tale attività avrà un costo aggiuntivo in quanto, con successivo provvedimento, saranno stabiliti i compensi e costi dei mediatori familiari.

Il coordinatore genitoriale

Si tratta di un ulteriore professionista, facoltativamente incaricabile, ma di fatto a pagamento. Egli ha lo scopo di gestire la crisi, soprattutto riguardo ai figli ed alla relativa gestione.

Apparente orientamento incentrato sull’adulto

Ciò stando al fatto che nel DDL si va ad enfatizzare la bigenitorialità, piuttosto che l’interesse del minore. Inoltre, la bigenitorialità favorisce il genitore economicamente più agiato in quanto le procedure sono a pagamento.

Inoltre, il piano genitoriale redatto a pagamento durante la mediazione riduce la libertà di scelta del minore, essendo molto dettagliato e molto rigido nella sua applicazione.

La bi-genitorialità è forzata

Il principio di bi-genitorialità pare espresso a tutti i costi  e come principio a favore dell’adulto. Esso è trattato come un bene che va diviso esattamente a metà, senza ponderarlo con il concreto interesse del minore.

La bi-genitorialità, attraverso la divisione dei tempi e il mantenimento diretto, rischierebbe di trasformarsi in un nuovo principio a vantaggio dell’adulto economicamente più forte. Il genitore che si trova nella situazione più difficile o sceglierà di non separarsi o sarà sottoposto a un ricatto economico dovendo affrontare la separazione al prezzo di una crescente precarietà.

La violenza viene privatizzata

Il DDL propone soluzioni standard, senza tenere conto delle diversità. Infatti, il DDL introduce l’obbligatorietà del ricorso un mediatore privato a pagamento nelle separazioni con figli minori, comprese quelle legate a violenza e abusi.

Per maggiori informazioni è possibile contattarci.

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