Posso aprire un B&B in condominio?
Di regola la legge consente questo tipo di attività, senza particolari limiti, salvo il necessario esame del regolamento condominiale, se esistente.
Ne esistono di due tipi: ordinario e contrattuale. Il regolamento ordinario è deliberato per votazione, secondo le maggioranze previste dalla legge. Il regolamento contrattuale è, invece, approvato a mezzo sottoscrizione da parte di tutti i condomini e viene automaticamente accettato dal nuovo proprietario in caso di vendita di ogni singola unità immobiliare.
Qualora il regolamento, sia esso ordinario o contrattuale, vieti le attività ricettive tipo B&B, non sarà possibile svolgerle in condominio.
Qualora, invece, il regolamento nulla preveda o non sia presente, sarà possibile svolgere la suddetta attività.
Piuttosto il problema si pone quando, nel regolamento condominiale siano indicate le attività ammesse, oppure quelle vietate o più genericamente sia riportata la dizione che vieta la modifica della destinazione d’uso delle unità immobiliari.
In tali ipotesi, è possibile che insorgano dei dubbi interpretativi su quali siano le attività ricettive vietate: albergo, B&B, affittacamere? In tal senso la Corte di cassazione si è espressa a più riprese, confermando la tesi per cui l’attività di B&B sia per sua natura e caratteristiche sovrapponibile a quella di albergo e/o affittacamere e similari, con ciò concludendo che, qualora, vi fosse un regolamento che vietasse l’attività alberghiera e non espressamente quella di B&B, tale divieto sarebbe estensibile anche a quest’ultima (Cass. civ. sent. n. 26087 del 23 dicembre 2010 e Cass. civ. ord. n. 704 del 16 gennaio 2015 – sent. n. 109 del 07.01.2016).
Nel dubbio…
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