Residenti in qualitĂ di ospiti e eventuale pignoramento: i beni di colui che ospita sono in pericolo?
Cosa accade qualora si decida di ospitare un amico, conoscente, convivente o simili e questi spostasse, anche solo temporaneamente, la propria residenza in tale luogo? Esistono delle conseguenze, nel caso in cui il soggetto a cui si desse una simile disponibilità , fosse indebitato e/o soggetto a pignoramento, cioè ad espropriazione forzata dei propri beni?
La residenza e la “residenza come ospite”.
La residenza è definita dall’articolo 43 del Codice Civile come il luogo in cui la persona abitualmente dimora.Â
Può accadere che un soggetto decida di fissare la propria residenza in una determinata abitazione, in qualitĂ di ospite. Ciò ovviamente non costituisce un adempimento obbligatorio ogniqualvolta si venga ospitati, neppure qualora si versi in situazione di convivenza di fatto. Piuttosto, può essere una necessitĂ del soggetto, per esempio, affinchĂ© riceva correttamente la propria corrispondenza, oppure eserciti il diritto di voto.Â
A soddisfacimento di tali esigenze, esiste dunque la possibilitĂ di fissare la propria residenza come “ospite”. In tali casi il soggetto ospite non dovrĂ sostenere alcuna spesa di affitto e non sarĂ tenuto a stipulare alcun contratto di locazione in quanto, per l’appunto, ospite.
Piuttosto, si renderanno necessari due adempimenti:
1. Se l’abitazione è di proprietĂ dell’ospitante, bisognerĂ comunicare la presenza dell’ospitato all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza.Â
2. Se l’abitazione non è di proprietĂ dell’ospitante che, dunque si troverĂ presumibilmente in locazione, per poter concedere ospitalitĂ con residenza, occorrerĂ l’elemento indispensabile e imprescindibile dell’autorizzazione del proprietario dell’abitazione, per poi procedere comunque al punto sub 1.
Ma quali sono le conseguenze della costituzione della residenza con ospitalitĂ nel caso in cui l’ospitato avesse dei debiti e/o fosse sottoposto a pignoramento?Â
Come in ogni ipotesi di debito insoluto, cioè non adempiuto, è possibile che sia azionata una procedura esecutiva, cui potrĂ seguire un pignoramento dei beni del debitore. Di qui, sopraggiunge legittimamente la necessitĂ di sapere se i beni dell’ospitante siano in pericolo di pignoramento.
Ebbene, la legge stabilisce all’articolo 513 del Codice di Procedura Civile che la ricerca dei beni da pignorare può avvenire in diversi luoghi, tra cui la casa del debitore. Quest’ultima accezione non comprende solamente l’abitazione di proprietĂ del debitore, ma un concetto piĂą ampio e cioè il luogo in cui tale soggetto dimora abitualmente, pur non essendo proprietario. In pratica, ciò che rileva è la sussistenza di un rapporto di fatto tra l’abitazione ed il debitore.Â
Nella residenza con ospitalitĂ esiste il suddetto rapporto di fatto?Â
Ebbene sì. Infatti, il soggetto ha specificamente spostato la residenza presso quell’abitazione, ponendo in essere una condotta attiva che lo lega al luogo prescelto. Di conseguenza, l’ufficiale giudiziario potrebbe in concreto presentarsi in questo luogo al fine di pignorare i beni ivi presenti.
Rimedi per il terzo ospitante in caso di pignoramento dei propri beni.
In pratica, poichĂ© la proprietĂ effettiva dell’immobile oppure la concreta intestazione di un contratto di locazione non sono di per sĂ© sufficienti a dimostrare che i beni ivi presenti siano di proprietĂ del terzo ospitante, se quest’ultimo fosse colpito da pignoramento a causa del suo ospite, potrĂ /dovrĂ presentare un’opposizione cosiddetta “di terzo“. Lo scopo è quello di chiedere ed ottenere l’accertamento del diritto di proprietĂ sui beni pignorati, in favore dell’ospitante, in modo da permettergli di recuperarli.
Sfortunatamente l’opposizione di terzo costituisce un atto giudiziario da presentarsi dinanzi al giudice dell’esecuzione e prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. Inoltre, ad esso seguirĂ un’udienza volta a consentire all’ospitante-opponente-terzo di dimostrare la proprietĂ delle cose, producendo una scrittura avente data certa anteriore, come uno scontrino, una fattura o simili.Â
Come risolvere il problema e regolarizzare la situazione, senza incorrere in spiacevoli conseguenze?
Al fine di evitare di vedersi pignorare i propri beni, per poi rischiare di sobbarcarsi l’annosa e costosa procedura di opposizione di terzo, in realtĂ non occorre negare la residenza con ospitalitĂ : piuttosto, sarĂ sufficiente redigere e sottoscrivere un contratto di comodato d’uso, che consentirĂ ad un soggetto di utilizzare un bene mobile o immobile, senza versare nessun corrispettivo.
Una volta stipulato tale accordo, esso andrĂ registrato entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione, presso l’Agenzia delle entrate, così da attribuirgli data certa. Questo adempimento, che al momento prevede un costo di imposta di registro di circa 200 Euro, è però essenziale al fine di poter dimostrare con certezza che il contratto è stato concluso prima dell’inizio del pignoramento.Â
E se l’ufficiale giudiziario dovesse procedere ugualmente a pignoramento?
Sfortunatamente, non è improbabile che l’ufficiale giudiziario proceda comunque al pignoramento, pur se esistente un contratto di comodato d’uso registrato.
Che fare? La risposta sta nel contenuto consigliato del contratto di comodato che non dovrĂ limitarsi a pattuire l’uso della cosa di proprietĂ altrui, ma contenere altre peculiari indicazioni, di modo da proteggere i beni di proprietĂ dell’ospitante terzo. Â
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Ho ospite in casa un signore della Romania. Al quale gli dato residenza per vari suoi motivi. Se dovesse partire per vacanza al suo paese di origine e non tornare piĂą come gli posso togliere la residenza? Grazie se mi risponde