Rinunciare all’insegnante di sostegno per il proprio figlio: i genitori possono farlo? E la L. 104?

In questo breve articolo si vuole fornire qualche cenno che  risponda alla domanda se è possibile per i genitori rinunciare all’insegnante di sostegno o meno e relative conseguenze.

Casi in cui scatta il diritto all’insegnante di sostegno

In base alle regole vigenti nell’ordinamento italiano, il diritto all’insegnante di sostegno è riconosciuto in capo agli alunni in “stato di handicap o “stato di handicap in situazione di gravità”. Ciò, laddove tali stati personali siano rispondenti ai requisiti di cui alla Legge n. 104/1992, art. 3.

L’iter per ottenere l’insegnante di sostegno comporta l’ottenimento di una certificazione medica rilasciata dall’ASL competente. 

In tale documento l’operatore attesta una minoranza fisica, psichica o sensoriale stabile e progressiva.

Inoltre, conferma che tale patologia comporta difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni sociali e nell’integrazione dello studente.

I casi di cui alla L. n. 170/2010: i disturbi c.d. DSA

La Legge n. 170/2010, introduce i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e cioè la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. 

Tali disturbi non rientrano nei casi ammessi al sostegno, fatta salva la sola ipotesi in cui i citati disturbi c.d. DSA si manifestino contestualmente ad una o più patologie rientranti nei casi previsti dalla L. 104/1992. 

Più realisticamente è, invece, possibile che nei casi di disturbi da DSA la scuola valuti assieme ai genitori un percorso di interventi specifici e mirati per migliorare i suddetti stati del minore.

In oltre, la stessa Legge n. 170/2010 introduce rimedi scolastici compensativi e dispensativi appositi, diversi dal sostegno.

Soggetti che possono presentare la domanda per il docente di sostegno

La procedura va attivata dai genitori, anche se un costante rapporto con i docenti può portare alla segnalazione della scelta migliore da parte di questi ultimi.

La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva deve essere presentata all’Inps. Quest’ultima è tenuta a rispondere entro trenta giorni

L’accertamento della disabilità verrà assegnato alla sede Asl di competenza.  Tale ufficio, se accerterà la disabilità redigerà un profilo di funzionamento, composta dalla diagnosi funzionale e dal quadro dinamico-funzionale.

Con tale documentazione il genitore farà richiesta alla scuola, in persona del Dirigente Scolastico, per l’insegnante di sostegno.

 L’insegnante di sostegno non è obbligatorio

Alcuni Lettori domandano se sia possibile per i genitori rinunciare all’insegnante di sostegno. Ebbene, occorre sottolineare che  l’insegnante di sostegno rappresenta un diritto della famiglia. Pertanto, non costituisce un obbligo. Di conseguenza, la famiglia che ritenga di non voler ricevere il sostegno o che ritenga di sospenderlo, ha diritto di rinunciarvi. La scuola non potrà frapporsi per impedire tal scelta, salvo informare correttamente i genitori sulla situazione del minore. 

In simili casi, i genitori o non dovranno presentare la richiesta di sostegno alla scuola sin dall’inizio, pur avendone diritto; oppure dovranno comunicare all’Istituto scolastico la rinuncia a tale beneficio.

Sarà preferibile comunicarlo anche all’Asl di riferimento.

Conseguenze in ipotesi di rinuncia al sostegno

Nel caso in cui i genitori decidano di rinunciare all’insegnante di sostegno, il minore interessato non decade dai benefici della Legge 104

Inoltre, è sempre possibile chiedere nuovamente il sostegno.


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4 commenti su “Rinunciare all’insegnante di sostegno per il proprio figlio: i genitori possono farlo? E la L. 104?”

  1. Salve, mio figlio, 15 anni, 2 liceo scientifico, in 104 perché ansioso (é adottato e alla prima e 1 media aveva problemi emotivi ora in via di risoluzione) ma non dislessico o discalculo (il primo della classe in scienze e matematica) ha un’insegnante di sostegno che é anche una sua professoressa. gestisce 5 classi e non ha molto tempo da dedicare. Ho scoperto che gli faceva satare alcune classi (perché, diceva, tanto era bravo..) per fargli fare ripasso fuori classe o per portarlo alle macchinette a fare un giro.. Ho chiesto fortemente di non farlo uscire mai senza il nostro preventivo consenso e in casi molto speciali. Mi risultava che il sostegno si facesse dentro la classe non fuori. Ora é partito un braccio di ferro, per cui sono stata convocata dalla preside.. ma la mia posizione resta. Mi sorge il dubbio ora in cosa consista realmente il sostegno. Alle medie aveva un’insegnante di sostegno che faceva quello, era in classe, faceva da tramite, controllava che lui avesse le mappe e gli strumenti corretti e che le verifiche fossero programmate. Ora invece in classe non viene fatto nulla a livello di sostegno, se fa mappe e schemi li fa da solo con il nostro aiuto. Lui inizia a sentirsi svilito ed escluso, additato come quello che esce.. Tra l’altro una sera si é trovato a fare compiti di matematica fino a mezzanotte perché lo avevano fatto uscire da matematica ed erano stati assgenati compiti che ha poi scoperto la sera sul gruppo Whatsapp dei ragazzi. I professori non scrivono nulla sul registro elettronico, né compiti né lezione svolta.. E’ giusto tutto ciò? (pf non pubblicate mio nome e email..)

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