Cosa fare in caso di rumori molesti ed intollerabili posti in essere nel propio condominio o dal proprio vicinato?
Normativa.
Sul punto occorre valutare sia il regolamento di condominio, ove presente, sia la disciplina legale. Quest’ultima sarà applicabile unicamente in caso di mancanza di regolamento condominiale oppure in presenza di regolamento condominiale non approvato all’unanimità.
La disciplina legale, attraverso l’art. 844 c.c., stabilisce che il proprietario di un immobile non può contestare al vicino i rumori da questi prodotti, a meno che non superino la normale tollerabilità. Per l’effetto, possono essere vietati solo i “rumori intollerabili” .
Non vi è traccia di altre regole normative. Di conseguenza, ogni ulteriore interpretazione ed applicazione concreta è demandata al giudice.
Non esistono, quindi, regole scritte in tema di orari in cui fare silenzio, in cui è possibile fare le pulizie di casa, orari e i giorni in cui è possibile far venire le ditte per i lavori negli appartamenti, soglie di decibel oltre le quali il rumore si considera intollerabile, soglia del volume di apparecchi normalmente utilizzati in casa e così via.
Tale compito è demandato al giudice che valuterà caso per caso. Egli potrà utilizzare alcuni elementi al fine della sua valutazione che rimarrà, però, pur sempre carente di regole scritte.
Inoltre, lo scopo di una simile valutazione è quello di vagliare se il rumore superi o meno la normale tollerabilità citata.
Le regole condominiali.
Come anticipato, i rumori non godono di una particolare disciplina legale. Inoltre, l’unica norma sul punto viene in applicazione unicamente quando è carente la disciplina condominiale.
Quando, invece, il regolamento di condominio è presente, di regola è quest’ultimo che andrà esaminato ed applicato. Ovviamente, il regolamento in parola, dovrà contenere clausole sui rumori che siano state approvate all’unanimità. Ciò, in quanto si tratta di regole che incidono sulla libertà del singolo condomino.
In caso contrario, pur se approvate a maggioranza, non saranno in grado di produrre alcun effetto concreto.
Ciò significa che, in ipotesi di situazioni miste, in cui convivono assieme il regolamento condominiale e la normativa legale, prevarrà sempre il regolamento condominiale approvato all’unanimità per le parti espressamente disciplinate. Per quanto non previsto, invece, tornerà nuovamente ad applicarsi il dettato normativo di cui al c.c.
Cosa fare in caso di rumori condominiali molesti.
In parte si rimanda all’articolo collegato sul punto.
Oltre a ciò, occorre ricordare che possono verificarsi almeno due casi, con rispettive modalità di azione.
Anzitutto, può accadere che il rumore coinvolga tutto il circondario o quantomeno tutto il condominio.
In simili casi è possibile che sia integrato il reato di disturbo del riposo delle persone. Ciò, in linea teorica, consente di interpellare i carabinieri o la polizia e di presentare denuncia- querela.
Diversamente, il rumore può essere percepito solo dai proprietari del piano di sopra e di sotto, o dai dirimpettai. In simili ipotesi, di regola, non sussiste alcun reato. Pertanto, è possibile unicamente procedere con lettera di diffida.
Qualora poi, il suddetto rimedio non dovesse funzionare, sarà possibile ripetere l’invio oppure eventualmente agire in sede civile per il risarcimento del danno.
Il ruolo dell’amministratore di condominio.
Sul punto va ricordato che tale soggetto ha l’unico compito di far rispettare il regolamento condominiale. Pertanto, è tenuto ad intervenire unicamente in presenza di regolamento condominiale e relative violazioni.
Diversamente, potrà comunque essere d’aiuto nel formulare una lettera di diffida, ma non potrà essere chiamato anche a far rispettare la legge.