Quando è possibile procedere in autonomia: serve davvero l’autorizzazione del condominio?
Il tema riguarda la possibilità per il proprietario della mansarda di aprire ulteriori luci e/o vedute, andando necessariamente ad intervenire sul tetto.
Sull’argomento si daranno alcuni cenni generali nel prosieguo dell’articolo.
Abbaino e lucernario: cosa sono?
Come procedere?
Qualora fosse presente un regolamento condominiale di qualsiasi natura, occorrerà visionarlo ed adeguarsi a quanto ivi disposto. Nel caso in cui non permetta tale attività, sarà possibile proporre eventuali modifiche dello stesso in sede assembleare.
Qualora, invece, il regolamento condominiale non vieti oppure non contenga proprio alcun riferimento alla possibilità di agire sul tetto, in linea teorica, non occorrerà richiedere alcuna autorizzazione al condominio.
Piuttosto, rappresenta una buona prassi quella di dare comunicazione all’amministratore dell’avvio dei lavori.
E’ possibile pervenire a tali conclusioni attraverso la disposizione di cui all’articolo 1102 del Codice Civile, che recita:
“Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Di conseguenza, si comprende come l’apertura di un abbaino o di un lucernario, in linea di massima, è espressione di uno di quei diritti riconosciuti al singolo proprietario sulle cose comuni. In base ad esso a ciascun condomino è riconosciuto il diritto ad un uso più intenso delle parti comuni a soddisfacimento di un proprio interesse. Ciò senza che occorra ottenere alcuna autorizzazione e senza che gli altri condomini possano opporsi o limitare questo diritto.
Sul punto riportiamo come riferimento la sentenza di Cassazione n. 17099/2006 che statuisce che “il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini e finestre per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d’arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo“.
Occorre ovviamente anche rispettare eventuali limiti su dimensione e struttura imposti dal regolamento edilizio comunale.
Per informazioni più specifiche sull’argomento è possibile richiederle qui .
Buonasera,
sono proprietario di un appartamento 2 ultimo piano con annessa porzione di sottotetto ad uso esclusivo,
in una palazzina di 9 condomini. Da un anno ho recuperato il sottotetto trasformandolo in mansarda ovviamente riaccatastandola
dopo aver presentato ed avuto approvato il progetto dal comune.
Premetto che il condominio non ha un amministratore regolare ne’ tantomeno un codice fiscale. Adesso un mio vicino ( piano terra) vorrebbe contestarmi il fatto di avere aperto due lucernari senza chiedere autorizzazione al condominio perche’ il tetto e’ condominiale e dato che staremmo per passare ad una amministrazione esterna ( quindi con un vero amministratore) vorrebbe di conseguenza farmele togliere.
Io gli ho fatto notare che non sono andato contro nessuno regolamento condominiale poiche’ non ne esiste uno contrattuale.
Esiste solo uno stampato a macchina da scrivere (nel 1990 ) datomi a brevi manu dal vecchio proprietario nel quale non c’e’ scritto nessun divieto in tal senso.
Vorrei capire cosa puo’ contestarmi l’amministratore ufficiale quando verra’ nominatoï giacche’ ho tutto accatatato e regolarizzato.
Salve, ci contatti attraverso la pagina apposita, saluti.