Legittima difesa e proposte di modifica.

Proprio in queste settimane sta tornando centrale il tema della difesa legittima e delle relative proposte di modifica. 

L’orientamento prevalente pare essere nel senso del suo ampliamento. A ciò conseguirebbe un inasprimento della condizione sanzionatoria. Ciò a danna di  coloro che decidano di introdursi in abitazioni o luoghi di esercizio dell’attività professionale, imprenditoriale o commerciale al fine di commettere un reato.

Il quadro normativo attuale.

La norma di cui all’articolo 52 c.p. recita: ” Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

In base a tale attuale quadro normativo, quando sussiste la causa di giustificazione della legittima difesa, la condotta posta in essere diviene legittima. Di conseguenza, non  sarà punibile. Ciò in quanto viene meno l’elemento dell’antigiuridicità del reato.

Il problema in concreto. La proporzionalità e le aggressioni in abitazione o luogo di esercizio dell’attività professionale, commerciale o imprenditoriale.

Si pensi anche ad alcuni recenti fatti di cronaca recente sul tema. Il Lettore ricorderà come spesso la giurisprudenza non ha ritenuto sussistente la proporzionalità. Ciò, in svariati casi in cui la vittima ha esploso uno sparo, trovandosi in una situazione di furto o rapina. 

Stesso dicasi per quelle vicende in cui la vittima ha colto l’intruso in flagranza,  provocandone la quantomeno apparente desistenza e fuga.

In realtà, secondo il dettato normativo, la proporzione dovrebbe sussistere anche in ipotesi di sparo. E’ così quando taluno “legittimamente presente” nel proprio domicilio o in un luogo ove venga esercitata attività commerciale, professionale o imprenditoriale usi un’arma “legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione

Cosa accade se la proporzione non è riconosciuta?

In tali casi la vittima può ricadere nell’ipotesi dell’eccesso colposo di legittima difesa, contenuto nell’articolo 55 c.p. In base a tale norma occorrerà anche valutare le condizione fisiche dell’aggressore rispetto a quelle dell’aggredito.

Reati possibili per l’aggredito.

Quando non viene riconosciuta la causa di giustificazione della legittima difesa, l’aggredito può trovarsi a rispondere principalmente dei reati di lesioni o omicidio nei confronti del suo aggressore. Il secondo, poi, può divenire omicidio volontario qualora l’aggressore stesse scappando dal luogo del delitto e venisse colpito comunque dall’aggredito.

Recenti proposte di modifica.

In questi giorni, le forze politiche stanno nuovamente affrontando il tema della modifica della norma in tema di legittima difesa. La posizione prevalente è volta a sfavorire la condizione dell’aggressore. Inoltre, intende fornire maggiori margini di azione e di comprensione rispetto alla reazione dell’aggredito.

I tratti principali di tali proposte tendono ad affermare che il domicilio è inviolabile. Di conseguenza, chi vene  aggredito in abitazione o nei luoghi di esercizio della propria attività professionale, commerciale o imprenditoriale dovrebbe essere sempre protetto dalla legittima difesa, qualunque sia la sua reazione (proporzionata o meno). 

Di conseguenza, le proposte di modifica tendono a far venir meno il nesso di proporzionalità attualmente richiesto, nonché l’eccesso colposo. Per l’effetto, verrebbe meno anche la discrezionalità del giudice nel valutare la sussistenza in concreto della proporzionalità che scatterebbe, invece, in automatico. Ciò, ovviamente, solo in ipotesi di violazione di domicilio o di luoghi di lavoro, come sopra indicati. 

A ciò si dovrebbe aggiungere un inasprimento delle sanzioni, in particolare per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624bis c.p. ed un mancato riconoscimento di premi, benefici ed eventuali sconti di pena per il reo.

Infine, alcune correnti pongono particolare attenzione anche all’elemento delle spese di giudizio. Queste, al momento, devono essere sostenute in prima persona da chi si difende in quanto tenuto a dimostrare di aver agito in concreto “per legittima difesa”.

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